Questi sono gli aspetti sostanziali:
Dal 1° febbraio 2016:
- l’utilizzo degli assegni è limitato a casi eccezionali di volta in volta autorizzati dal capo Area gestione Tributi – Ricevitore dell’Ufficio delle dogane;
- possono essere utilizzati solo assegni circolari non trasferibili emessi da istituti bancari presenti sul territorio di competenza dell’Ufficio delle Dogane interessato;
- l’assegno circolare deve essere intestato a “Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di xxxx“;
- il capo Area gestione Tributi – Ricevitore deve versare l’assegno sul conto corrente postale di competenza per il successivo riversamento con bonifico sulla contabilità speciale dell’Agenzia, non appena ottenuta la disponibilità dei fondi in questione;
- Concetto di “pagamento” - Ritardi - Applicabilità della sanzione di cui all’art.13 del D.Lgs n.471/97 nonché degli interessi ex art.86 D.P.R 43/73 (vedi Circ. 20/D)
- Pagamento effettuato da operatore occasionale o abituale non titolare di conto di debito (dovrà essere effettuato un pagamento a mezzo bonifico (vedi circolare 20/D)
Entro tale data gli utenti TITOLARI di CONTO DI DEBITO dovranno essere abilitati al servizio telematico doganale.
Circ. 20/D del 21.12.2015
Allegato