Assistenza Customs Decisions Garanzia Globale

Assistenza per la registrazione al TRADER PORTAL della UE e la compilazione della istanza "Customs Decisions" CGU per la fornitura di una "Garanzia Globale", o l’eventuale sua riduzione o dispensa.
A partire dal 2 ottobre 2017 è entrato in vigore il Sistema Elettronico Unionale delle Decisioni Doganali "Customs Decisions". Il Codice Doganale dell’Unione (CDU) ha, infatti, stabilito nuove regole generali per il processo di gestione delle autorizzazioni doganali mediante il nuovo portale europeo Trader Portal.

CGU Domanda o autorizzazione per la fornitura di una Garanzia Globale, o l’eventuale sua riduzione o dispensa

  • Assistiamo gli utenti durante tutte le fasi di: registrazione, inserimento della delegacompilazione e rilascio delle autorizzazioni
  • Utilizziamo una connessione in tele-assistenza al pc dell'utente per ridurre gli errori di compilazione e risolvere eventuali problemi
  • Consentiamo una ottimizzazione del tempo necessario alla registrazione e compilazione delle istanze sul TRADER PORTAL fornendo supporto tecnico informatico e materiale informativo
  • Utilizzando la nostra esperienza le aziende non devono approfondire tutta la documentazione (manuali, guide e circolari) e sono in grado di affrontare al meglio eventuali imprevisti ottendendo l'autorizzazione in tempi più rapidi

Abbiamo acquisito una solida esperienza grazie a tanti anni di assistenza fornita per il rilascio delle autorizzazioni alla trasmissione telematica ed al trattamento di una ampia casistica di dichiarazioni elaborate con i nostri software doganali utilizzati da un numeroso ed eterogeno parco clienti.
Annoveriamo fra i nostri clienti Spedizionieri Doganali, Case di Spedizioni, Agenzie Marittime, Depositi Doganali Privati, Terminal TC e Aziende di Produzione che operano con la Procedura Domiciliata, che assistiamo quotidianamente nella gestione e risoluzione di diverse tipologie di problematiche connesse al settore doganale.

Siamo sempre in prima fila nel segnalare al servizio di assistenza del Telematico Doganale AIDA eventuali difficoltà nell'utilizzo o in caso di malfunzionamenti. Siamo stati i primi in Italia ad ottenere il rilascio per conto di un nostro cliente della prima autorizzazione alla trasmissione telematica diretta delle dichiarazioni doganali Cod.Utente 0001 nel 1996.

Offriamo a tutte le aziende interessate la nostra assistenza di carattere tecnico informatico ed il know-how normativo per la registrazione, l'accesso e la compilazione delle richieste online disponibili sul nuovo portale Trader Portal.

Garanzia Globale

Si richiama l'attenzione sui alcuni punti chiave presenti nel quadro normativo di riferimento relativi al ruolo della garanzia: 

Reg. (UE) n ° 952/2013 
Regolamento delegato (UE) n° 2446 del 28 luglio 2015 
Regolamento di esecuzione (UE) n.2447 del 24 novembre 2015 
Regolamento delegato (UE) n. 341/2016 della Commissione del 17 dicembre 2015 
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/481 della Commissione del 1° aprile 2016 
Decisione di esecuzione (UE) della Commissione dell’11 aprile 2016, n. 578 

- diversificazione della disciplina : obbligazioni sorte e obbligazioni potenziali 
- accesso a misure di riduzione esonero per le aziende certificate AEO 
- ampliamento della efficacia 
- ampliamento della validità territoriale 


N.B. Le Autorizzazioni già rilasciate con validiltà illimitata ai sensi della previgente normativa doganale che alla data del 1° maggio 2016 sono ancora valide dovranno essere riesaminate entro il 1° maggio 2019. 
Aggiornamento 2019 : E' disponibile la nuova versione dell'allegato2  v3.0  ed il testo in bozza delle polizze assicurative

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Vediamo quali sono alcune novità e in che modo potete ricevere assistenza Customs Decisions per la richiesta di rilascio della "Garanzia Globale"

 

Customs Decisions, Garanzia Globale

Linee-guida per il calcolo dell’importo di riferimento 
Questi gli sono alcuni orientamenti forniti in merito sulla modalità di calcolo dell’importo di riferimento e che possono essere presi in considerazione dall’operatore economico.
(Essi pertanto costituiscono linee-guida e non vincolano in alcun modo l’Autorità doganale nella determinazione dell’importo di riferimento della garanzia globale.)

Regole generali 
Secondo l’art. 155 Reg. UE 2447/2015, la garanzia globale può essere utilizzata fino a concorrenza dell’importo di riferimento. 
La parte dell'importo di riferimento che copre i debiti doganali sorti corrisponde ai dazi e agli altri oneri che sono da pagare. 
La parte dell'importo di riferimento che copre i debiti doganali potenziali deve corrispondere alla quantità di dazi all'importazione o all'esportazione e degli altri oneri calcolati sulla base del tasso più elevato applicabile alle merci dello stesso tipo, che possono diventare esigibili nel periodo tra il vincolo delle merci al regime doganale in questione e il suo appuramento o situazione similare. 
L'importo è stabilito sulla base delle informazioni concernenti le merci che si intendono vincolare al regime/procedura doganale, prendendo in considerazione i 12 mesi precedenti, e su una stima del volume delle operazioni previste; tutto deve essere supportato dalla documentazione commerciale/scritture contabili del soggetto che è tenuto a fornire la garanzia. 
Qualora l'importo di riferimento non possa essere calcolato con precisione e l'operatore economico, che deve fornire la garanzia globale, non disponga di alcuna informazione/dato sulla cui base poterlo calcolare, l’ importo di riferimento è fissato in 10.000,00 euro per ogni dichiarazione (articolo 155.3 Reg. UE 2447/2015). In questo contesto, con il termine "dichiarazione" si intende una dichiarazione doganale di vincolo ad un regime speciale o una dichiarazione di vincolo alla temporanea custodia. Una dichiarazione riguarda tutti i beni che sono posti sotto un certo regime doganale o sotto temporanea custodia con lo stesso MRN. Si chiarisce che quando una dichiarazione in dogana riguarda merci che rientrano in due o più articoli, si considera che le indicazioni relative alle merci che rientrano in ciascun articolo costituiscano una dichiarazione separata (art. 194.2 CDU). L'importo di riferimento proposto è soggetto all’esame dell’ Ufficio doganale e, di conseguenza, se necessario potrà essere modificato. Per la tutela degli interessi finanziari del bilancio dell'Unione europea e quelli degli Stati membri, gli Uffici doganali definiscono un importo di riferimento sufficiente a coprire nel tempo, in qualsiasi momento, l'importo corrispondente alle obbligazioni doganali, già sorte e che potranno sorgere, e gli altri oneri per i quali sarà fornita la garanzia globale.

Calcolo dell'importo di riferimento
Al fine di stabilire l'importo di riferimento per i debiti doganali (dazi e altri oneri) che possono sorgere, possono esser presi in considerazione tre elementi fondamentali: 

i) il valore delle merci vincolate al regime doganale o alla temporanea custodia. Questi dati dovranno essere dimostrati dal soggetto tenuto a fornire la garanzia, attraverso la documentazione commerciale/scritture contabili. Dove non siano disponibili dati storici (per esempio, nel caso di un operatore economico cui viene concessa l'autorizzazione per un deposito doganale per la prima volta), l'operatore economico può stimare il valore totale delle merci che intende vincolare al regime/procedura doganale interessato per un periodo di 12 mesi.

ii) il dazio. Il calcolo dell'importo di riferimento deve essere effettuato sulla base dei più alti tassi di dazio applicabili alle merci dello stesso tipo e dei più alti tassi di altri oneri dovuti in relazione all'importazione o all'esportazione di merci dello stesso tipo nello Stato membro dell'ufficio doganale di garanzia (tale è l’Ufficio doganale che rilascia l’autorizzazione alla garanzia globale). Merci dello stesso tipo sono beni che, pur non essendo simili sotto tutti gli aspetti, hanno le stesse caratteristiche delle merci per le quali la garanzia deve essere fornita, consentendo loro di eseguire le stesse funzioni. Il riferimento ai beni dello stesso tipo dovrebbe facilitare il calcolo dell'importo di riferimento se, a causa della mancanza di informazioni, la classificazione accurata delle merci secondo la tariffa doganale non è possibile. 

iii) periodo di appuramento. Tale è il periodo che intercorre tra il vincolo della merce al regime/procedura doganale in questione e il momento di appuramento. L’operatore deve fornire informazioni sul periodo medio di appuramento di analoghe procedure svolte nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda. In assenza di dati storici, non deve esser effettuata alcuna stima del periodo medio di appuramento

Fondamentalmente, l'importo di riferimento deve essere calcolato con la massima precisione possibile, basandosi sui suddetti dati fondamentali (valore, dazio e periodo di appuramento). Qualora i dati storici relativi alle operazioni effettuate negli ultimi 12 mesi nell’ambito del medesimo regime/procedura non siano disponibili, l'importo di riferimento può essere stabilito in base ai dati del periodo disponibile od il volume d'affari stimato dell'operatore economico per il regime/procedura doganale in questione. Nel caso di beni o prodotti di cui all'allegato 71-02 del Reg UE n. 2446/2015, l'importo di riferimento deve essere calcolato sulla base della classificazione delle merci

EU Trader Portal

Con la nota 109580/RU del 29 settembre 2017 l'Agenzia delle Dogane ha pubblicato le prime istruzioni per l'utilizzo del Sistema Unionale delle "Customs Decisions":

  • Le istanze di autorizzazione vanno presentate dagli operatori economici esclusivamente in forma elettronica tramite il nuovo portale europeo TRADER PORTAL (TP)
  • Requisito necessario per l'accesso al portale è l'essere in possesso delle credenziali per l’accesso ai servizi digitali disponibili sul Portale Nazionale dell'Agenzia delle Dogane (PUD – Portale Unico Dogane), delle deleghe e del codice EORI. Si tratta di un codice alfanumerico univoco utilizzato per l'identificazione degli operatori economici e delle altre persone che prendono parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale degli Stati membri dell'Unione Europea.

Ulteriori informazioni relative al codice EORI sono disponibili sul sito dell'Assistenza Agenzia Dogane.

E' possibile reperire ulteriori informazioni sul sito della Unione Europea dedicato alle "Customs Decisions" con informazioni di supporto, l'elenco dei paesi dove è già attivo il Trader Portal e presso i quali è possibile presentare le istanze e gli indirizzi email e telefonici dei punti di assistenza nazionali dei singoli paesi 
oppure nella presentazione dell'Agenzia delle Dogane relativa all'ultimo Tavolo tecnico E-customs del 30.11.2017.

Come presentare le domande e le autorizzazioni sul Customs Decisions Management System

  • Dopo aver compilato tutti i campi richiesti, l’operatore economico invia la domanda all’ufficio competente
  • Se non vengono riscontrati errori, il sistema assegna alla domanda un numero identificativo che viene comunicato all’operatore tramite il TP
  • Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di decisione, l'ufficio prende in carico la domanda sul sul Customs Decisions Management System (CDMS) e valuta la sussistenza delle condizioni per l'autorizzazione. A quel punto l’operatore economico riceve una notifica contenente l’esito della valutazione dell’ufficio competente
  • In caso di accettazione della domanda, l’ufficio competente procede con la valutazione delle condizioni e dei criteri per il rilascio della specifica decisione. L'esito finale viene riportato sul portale e, se necessario, verranno richieste ulteriori informazioni all’operatore economico, estendendo il tempo per la fase istruttoria o avviando un processo di consultazione con gli altri Stati Membri coinvolti nella decisione
  • Al termine di tali attività l’operatore economico riceve sul TP una notifica con l’esito dell’istruttoria, le motivazioni e, nel caso di rilascio della decisione, il numero identificativo univoco della stessa

Presentazione istanze Customs Decisions

Con il nuovo sistema è stato predisposto un nuovo Modello Autorizzativo Unico (MAU) per l’abilitazione sia ai servizi erogati attraverso il Portale Nazionale (PUD – Portale Unico Dogane) sia a quelli erogati tramite il Portale Europeo (TP – EU Trader Portal). Con il MAU si introduce, quindi, la figura del “Gestore”, a cui viene affidata la gestione delle autorizzazioni doganali, che – su delega dell’operatore economico/azienda – può attribuire le autorizzazioni ai vari servizi a più persone fisiche.

In questo ambito offriamo piena assistenza per la gestione delle richieste di autorizzazione doganale sul Trader Portal. Questo è l'elenco delle 24 Customs Decisions che si possono presentare sul Trader Portal.

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