01/07/2011

1° Luglio 2011 - Scadenza "grace period" per: Manifesti doganali di arrivo e dichiarazioni sommarie ENS

Dalla circolare 20/D del 30.06.2011 dell'A.D. si evince innanzitutto quanto segue:

"Poiché tutte le ENS afferenti ad un determinato viaggio devono riportare i dati della medesima "Entry Key", qualora, in casi opportunamente motivati, per un mezzo di trasporto fossero, per errore, presentate ENS recanti Entry Key diverse, è consentito presentare più manifesti (uno per ogni Entry Key) che devono essere trattati come parti di un unico documento." 
A partire dal 1° luglio 2011, le partite di merce in sbarco non corredate dai riferimenti delle relative ENS, e non oggetto delle deroghe previste, non sono autorizzate allo sbarco né dichiarabili nel MMA elettronico.
Altre istruzioni per l'integrazione a manifesto delle partite non corredate da ENS. 

Istruzioni integrative della circolare 20/D del 30.06.2011 dell'A.D.

Estratto della circolare:

7. Istruzioni valide dal 1° luglio 2011 (termine del "periodo di grazia")

A partire dal 1° luglio 2011, le partite di merce in sbarco non corredate dai riferimenti delle relative ENS, e non oggetto delle deroghe previste, non sono autorizzate allo sbarco né dichiarabili nel MMA elettronico.
Al fine di evitare, in fase di prima applicazione, un ritardo nell’effettuazione delle operazioni di sbarco, per un periodo transitorio il cui termine sarà comunicato con successivo provvedimento, le partite non corredate di ENS dovranno essere inserite in una lista cartacea da allegare al frontespizio del MMA presentato all’atto della chiusura del manifesto.
Tale lista costituisce la richiesta di autorizzazione allo sbarco per le partite prive di informazioni sicurezza, fermo restando che tali partite dovranno essere regolarizzate immediatamente così come disposto dall’art 184 quater delle DAC che prevedono che il soggetto "che ha assunto la responsabilità del loro trasporto nel territorio doganale della Comunità è tenuto a presentare immediatamente una dichiarazione sommaria di entrata".
Successivamente il responsabile del MMA deve integrare il manifesto elettronico con le partite regolarizzate fornendone il MRN e l’item della ENS negli appositi campi del tracciato del MMA. La convalida di tale integrazioni deve essere effettuata in dogana. All’atto di tale convalida verrà esplicitato il risultato dell’analisi ai fini sicurezza condotta dal competente ufficio per ognuna delle partite registrate. Gli stati assunti da tali partite sono i medesimi indicati al punto 4. (svincolabile, dichiarabile ma non svincolabile, in attesa di esito, non dichiarabile).

8. Procedura di soccorso.

Ai fini delle procedure di soccorso, si intende per indisponibilità del sistema informatico doganale:
a) l’indisponibilità del Servizio Telematico Doganale;
b) l’indisponibilità delle applicazioni di AIDA destinate alla gestione delle dichiarazioni sommarie; e per indisponibilità del sistema dell’operatore economico:
c) impossibilità utilizzare il Servizio Telematico Doganale per problemi imputabili all’operatore economico;
d) impossibilità nella predisposizione dei file telematici relativi ad ENS e MMA . Nei casi a) e/o c), la ENS e/o il MAA sono presentati su supporto informatico secondo i tracciati dei messaggi relativi (cfr. Manuale dell’Utente) e preceduti dai campi previsti per la presentazione su floppy disk (cfr. "Assistenza online per i servizi dell’Agenzia delle Dogane"), con l’avvertenza che per i messaggi relativi alle dichiarazioni sommarie di entrata il campo "codice operatore" è di 17 caratteri. Il funzionario doganale con l’ausilio delle funzionalità presenti provvederà alla registrazione in A.I.D.A.. 15
Nei casi b) e/o d):
La ENS è presentata osservando la procedura cartacea alternativa che consiste nel presentare all’ufficio doganale competente, debitamente compilati, il "modello del documento sicurezza" e, se ricorre il caso, il "modello elenco degli articoli sicurezza" (i cui layout sono indicati, rispettivamente, negli allegati V e VI del Regolamento (CE) n. 414/2009) omettendo per entrambi l’indicazione dell’M.R.N.;
Il MMA è presentato osservando l’usuale procedura cartacea alternativa. Nel caso d) e nel caso in cui le ENS relative ad un determinato mezzo di trasporto siano state in precedenza regolarmente registrate in AIDA, all’arrivo del mezzo di trasporto l’operatore economico presenta in dogana il manifesto in forma cartacea riportando i dati dell’Entry Key così come dichiarati nelle ENS corrispondenti. Con tali informazioni l’ufficio doganale, previa verifica a sistema, informa l’operatore economico degli eventuali controlli necessari ai fini sicurezza.

Qui potete scaricare la circolare completa:
Scarica il documento 

Allegato tecnico:
Scarica il documento