04/01/2016

Pagamento diritti doganali a mezzo bonifico bancario: Provvedimento definitivo in vigore dal 01.02.2016

Questi sono gli aspetti sostanziali:

Dal 1° febbraio 2016:

- l’utilizzo degli assegni è limitato a casi eccezionali di volta in volta autorizzati dal capo Area gestione Tributi – Ricevitore dell’Ufficio delle dogane; 
- possono essere utilizzati solo assegni circolari non trasferibili emessi da istituti bancari presenti sul territorio di competenza dell’Ufficio delle Dogane interessato; 
- l’assegno circolare deve essere intestato a “Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di xxxx“; 
- il capo Area gestione Tributi – Ricevitore deve versare l’assegno sul conto corrente postale di competenza per il successivo riversamento con bonifico sulla contabilità speciale dell’Agenzia, non appena ottenuta la disponibilità dei fondi in questione;
- Concetto di “pagamento” - Ritardi - Applicabilità della sanzione di cui all’art.13 del D.Lgs n.471/97 nonché degli interessi ex art.86 D.P.R 43/73 (vedi Circ. 20/D)
- Pagamento effettuato da operatore occasionale o abituale non titolare di conto di debito (dovrà essere effettuato un pagamento a mezzo bonifico (vedi circolare 20/D)

Entro tale data gli utenti TITOLARI di CONTO DI DEBITO dovranno essere abilitati al servizio telematico doganale.


Circ. 20/D del 21.12.2015 
Allegato