16/11/2017

Certificati di origine e dichiarazioni di origine su fattura da indicare nelle dichiarazioni doganali Sistema REX. Codici C100 N865 U161 U164 U165 U166

A decorrere dal 12 dicembre 2017 entreranno in vigore nuove modalità di compilazione nel software per le dichiarazioni doganali secondo la nota 61168/RU dell'Agenzia delle Dogane.

Sono stati introdotti dei nuovi codici da utilizzare : 

“Un operatore economico che intende importare nella UE merci di origine di un paese beneficiario SPG con un trattamento tariffario preferenziale, ricevuta l’attestazione di origine, deve preliminarmente controllare l’esistenza e la validità del codice REX dell’esportatore, consultando il sistema unionale al seguente link: “
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/rex_validation.jsp?Lang=it&Screen=0&Type=&Number=&Expand=false

Occorrerà indicare nelle dichiarazioni doganali i seguenti certificati :

C100 per indicare il numero di registrazione REX attribuito all’operatore economico:  Esempio   100-IN-17- REXIT12345678901
dove IN è il codice del paese dell’operatore che è registrato sul sistema REX (in questo esempio India) e   REXIT1234xxx789xx è il numero attribuito all’operatore


ed uno dei seguenti 3 certificati :
U164 per attestazione di origine su documenti con importo inferiore ai 6000 euro
U165 per attestazione di origine su documenti con importo superiore ai 6000 euro
U166 operatori appartenenti a paesi ancora non riconosciuti dal sistema REX

Nel periodo transitorio continuerà ad essere utilizzato il codice :
N865 Se il valore totale dei prodotti originari spediti è superiore a 6.000 Euro 
U161 Se il valore totale dei prodotti originari spediti è non superiore a 6.000 Euro 

Sono inoltre tenuti richiedere la registrazione nel sistema REX gli operatori economici nazionali che intendono effettuare: 

- esportazioni verso i paesi del SPG di merci destinate ad essere incorporate all’interno di prodotti che saranno poi importati a loro volta nella UE (cd. cumulo bilaterale) di valore superiore a 6.000 Euro 
- rispedizioni di merci originarie di paesi del SPG verso altri Stati membri di valore superiore a 6.000 Euro 
- esportazioni nel contesto di accordi commerciali bilaterali che ne prevedono l’uso; l’accordo economico e commerciale UE/Canada (CETA) rientra tra questi. 


Protocollo 61168 ru del 16/11/2017